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ATTENZIONE!! AVVISO IMPORTANTE!!

24-02-2020 16:14

Ufficio Stampa

Tutte,

ATTENZIONE!! AVVISO IMPORTANTE!!

Emergenza coronavirus: aggiornamenti e disposizioni emanate da Regione Lombardia

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Emergenza coronavirus: aggiornamenti e disposizioni emanate da Regione Lombardia

 

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica e viste le recenti ordinanze ministeriali e regionali, in via precauzionale, Confartigianato Imprese Cremona invita gli associati a non recarsi presso agli Uffici territoriali e, comunque, a limitare il più possibile l’accesso agli uffici ai casi di reale e comprovata urgenza.

 

In linea con le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus indicate dalle autorità sanitarie, è infatti opportuno limitare al massimo i contatti diretti.
Tutto il personale degli uffici sarà comunque operativo e sempre contattabile telefonicamente e/o tramite posta elettronica.

Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti in merito in base alle disposizione che verranno via via impartite.Di seguito alcuni importanti aggiornamenti in merito all’evoluzione dell’emergenza "Coronavirus".Le disposizioni contenute nell’ordinanza emessa da Regione Lombardia in data 23 febbraio 2020, riguardanti la zona rossa e la zona gialla, e recepita dal Ministero della Salute, le potete scaricare qui sotto.
Pertanto, adeguandosi a queste disposizioni, anche Confartigianato Imprese Cremona ha provveduto a rinviare a data da destinarsi tutti i corsi di formazione, le riunioni e gli incontri programmati presso la nostra Sede e sul territorio della provincia.Invitiamo inoltre a sensibilizzare tutti i collaboratori a seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nell’ordinanza di Regione Lombardia e le norme igienico-sanitarie consigliate dal Ministero della Salute.Infine, alcune indicazioni operative utili per collaboratori o dipendenti di aziende:

1) Se c’è sospensione attività presso il Comune o la regione in cui è ubicata l’unità produttiva: nel caso in cui l’attività economica svolta dall’azienda sia sospesa per ordine dell’autorità pubblica, per la corretta gestione delle assenze e la relativa esposizione sul LUL bisogna tener presente che si tratta di assenze non imputabile al datore di lavoro: il datore di lavoro non è obbligato a pagare la retribuzione nè a versare i contributi. I datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione possono richiedere la cassa integrazione guadagni o FSBA. A meno di decreto apposito che dia altre indicazioni.

2) lavoratore posto in quarantena: nel caso di un lavoratore che risiede in uno dei comuni posti in quarantena, l’assenza è giustificata, ma qualora non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso non potrà essere posto in malattia con conseguente perdita della retribuzione. In questi casi potrà essere opportuno fruire di ferie o permessi oppure, laddove possibile, organizzare l’attività in telelavoro. A meno di decreto apposito che dia altre indicazioni.

3) imprese con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza riguardanti la chiusura di attività (Cremona - zona gialla): qualora sia l’impresa a decidere, di propria iniziativa, di sospendere l’attività lavorativa, la retribuzione è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti. A meno di decreto apposito che dia altre indicazioni.

4) lavoratore che decida volontariamente di non andare al lavoro: in questo caso non matura alcun diritto alla retribuzione e l’assenza è da ritenersi ingiustificata.

 

 

 

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