E’ stato riaperto il termine per comunicare alle ASL dicompetenza territoriale l’attività di produttore di MOCA. Nel Decreto Milleproroghe varato in viadefinitiva il 20 settembre, sono stati riaperti i termini per adeguarsi allanorma che disciplina i materiali e gli oggetti destinati alla conservazione eall’uso di prodotti alimentari, i cosiddetti Moca. Tutti i materiali e oggetti destinati avenire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori,macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.)e anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua (adesclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamentoidrico), sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei: ilRegolamento CE n. 1935/2004 stabilisce i requisiti generali cui devonorispondere tutti i materiali e oggetti in questione, mentre misure specifichecontengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche,ceramiche etc). Il provvedimento è stato pubblicato nella GazzettaUfficiale, Serie Generale, n.220 del 21/09/2018 ed è entrato in vigore il 22settembre 2018. L’art. 8-bis prevede infatti una modifica al Decretolegislativo 10 febbraio 2017 nr. 29 in materia di Materiali e Oggetti aContatto con gli Alimenti (MOCA), nel dettaglio: 1. All’articolo 6 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017,n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini dicui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente disposizione». Nell’art. 6, comma 3 del Decreto legislativo 10 febbraio2017 nr. 29, era previsto (al comma 1) che per consentire l’effettuazione dicontrolli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE)n. 882/2004 - gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati avenire a contatto con gli alimenti comunicassero all’autorità sanitariaterritorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui alRegolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolgeesclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (leggasi dovesi svolge attività di vendita al dettaglio). Il comma 3 stabilisce che glioperatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Grazie all’azione condotta in Parlamento daConfartigianato, le imprese avranno quindi 4 mesi per poter comunicare alle Aslcompetenti per territorio l’attività degli stabilimenti presenti ed evitarecosì le rigide sanzioni previste dalla legge del 2017.