Nuovo accordo Stato - Regione per la sicurezza sul lavoro
Il 17 aprile 2025 è stato siglato il nuovo Accordo Stato Regioni. Lo scopo principale è quello di accorpare, rivedere e modificare le disposizioni precedenti, garantendo maggiore chiarezza e uniformità nella formazione obbligatoria.
Un principio fondamentale: Nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza essere stato adeguatamente formato. È abolito il termine di 60 giorni per completare la formazione dall'assunzione. La formazione deve essere completata prima dell'inizio delle attività lavorative.
Ecco le modifiche e le scadenze più rilevanti per le diverse figure:
Lavoratori:
- Formazione Generale: Minimo 4 ore. Possibile in presenza fisica, videoconferenza sincrona o e-learning. Costituisce credito formativo permanente, quindi non è richiesto aggiornamento specifico.
- Formazione Specifica: Durata minima di 4, 8 o 12 ore in base al rischio (basso, medio, alto). Per rischio MEDIO o ALTO è consentita solo in presenza fisica o videoconferenza sincrona (NO e-learning).
- Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni. L'assenza di regolare frequenza non annulla il credito formativo, ma l'aggiornamento, seppur in ritardo, consente di riprendere la funzione.
Preposti:
- Accesso: Solo dopo aver completato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.
- Prima Formazione: Minimo 12 ore.
- Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni.
- Modalità: Solo in presenza fisica o videoconferenza sincrona (NO e-learning).
- Scadenza Transitoria: Per chi ha frequentato il corso o aggiornamento più di 2 anni prima dell'entrata in vigore, l'aggiornamento deve essere completato entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (24/05/2026).
Datori di Lavoro (che non svolgono compiti di RSPP):
- Prima Formazione: Minimo 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri.
- Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
- Modalità: Possibile in presenza fisica, videoconferenza sincrona o e-learning.
- Scadenza Transitoria: Il corso è obbligatorio e deve essere svolto entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (24/05/2027).
Addetti ad Attività in Ambienti Confinati (D.P.R. n. 177/2011):
- Prima Formazione: Minimo 12 ore (4 teoriche e 8 pratiche).
- Aggiornamento: Minimo 4 ore ogni 5 anni.
- Modalità: Solo in PRESENZA FISICA.
Scadenza Transitoria: I corsi devono essere conclusi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (24/05/2026), se non già conformi.
Operatori Addetti alla Conduzione di Specifiche Attrezzature (Art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008):
- Nuove attrezzature con formazione definita: Macchine agricole raccoglifrutta (CRF), caricatori per la movimentazione di materiali (CMM), carriponte.
- Aggiornamento: Minimo 4 ore ogni 5 anni (incentrate sulla parte pratica).
- Modalità: Sia la prima formazione che l'aggiornamento sono possibili solo in PRESENZA FISICA.
- Scadenza Transitoria: I corsi per le nuove tipologie di attrezzature devono essere frequentati entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (24/05/2026), se non già conformi.
Vi invitiamo a prendere attenta visione di queste nuove disposizioni per garantire la conformità e la sicurezza.
Per qualsiasi chiarimento:
0372598811
formazione@confartigianato.cremona.it






