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La rivoluzione dei Rifiuti Speciali

02-10-2020 11:46

Ufficio Stampa

Tutte,

La rivoluzione dei Rifiuti Speciali

E' entrato in vigore il 26 settembre scorso il nuovo Decreto 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegn

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E' entrato in vigore il 26 settembre scorso il nuovo Decreto 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue, meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.

Soddisfazione per il recepimento delle richieste di Confartigianato.

Vediamo alcuni punti salienti del nuovo Decreto

 

Il 26 settembre scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo 116/220 che attua due delle quattro direttive europee contenute nel Pacchetto Economia Circolare.

E arrivano buone notizie per gli artigiani e le piccole imprese. Sono state infatti recepite le indicazioni e le richieste espresse durante l’iter legislativo da Confartigianato in tema di tracciabilità dei rifiuti, assimilabilità dei rifiuti speciali e professionali ai rifiuti urbani, semplificazione degli adempimenti e abbattimento della burocrazia. Si tratta di battaglie storiche della Confederazione e che ora hanno trovato finalmente la loro soluzione.

La riscrittura delle norme sul controllo della tracciabilità dei rifiuti prevede l’emanazione di “uno o più” decreti attuativi per il nuovo Registro elettronico nazionale, ma accoglie testualmente le richieste di Confartigianato di interoperabilità del nuovo sistema con i sistemi gestionali esistenti, sostenibilità dei costi per le imprese, gradualità di applicazione e periodo di sperimentazione. E’ fondamentale che tali principi siano ben evidenziati nella normativa “primaria” al fine di evitare gli errori commessi in passato sul SISTRI e impostare lo sviluppo del nuovo sistema minimizzando gli impatti, gestionali, amministrativi ed economici sul sistema. produttivo delle imprese.

Sul fronte della assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, rispetto al testo iniziale Confartigianato ha ottenuto un riallineamento con le direttive comunitarie: la nuova definizione di rifiuti urbani è tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai Comuni. Questa misura evita l’assimilazione ex lege dei rifiuti professionali ed è in linea con quanto richiesto dalla Confederazione durante le audizioni alla Camera e al Senato del 19 e 20 maggio scorso.

L’estensione dell’assimilabilità agli urbani di tutti i rifiuti prodotti, oltre a non essere sostenibile per le imprese che non avrebbero avuto alternative per gestire i propri rifiuti se non presso il servizio pubblico, avrebbe messo in ginocchio l’attuale filiera del recupero dei rifiuti speciali che ad oggi raggiunge risultati di eccellenza in Europa. Quindi le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati a recupero e saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L’introduzione dell’obbligo della detassazione va nella direzione auspicata di supportare le imprese circolari e sostenibili che avviano a recupero i propri scarti.

In tema di semplificazione, Confartigianato vede accolte le richieste relative alla tenuta dei registri di carico e scarico presso le associazioni e all’esenzione del formulario di identificazione per rifiuti da manutenzione per piccole imprese edili (*).

Il raddoppio richiesto delle soglie quantitative di rifiuti annui per la tenuta dei registri di carico e scarico presso le associazioni di categoria consente alle imprese di avere più margini di gestione senza rischi e alle Associazioni di allargare la base imprese a cui erogare servizi.

(*) In merito all’esenzione dal formulario di trasporto per i rifiuti da manutenzione e per le piccole imprese edili e le imprese di pulizia, il Decreto 116/2020 art. 1, comma 19, riporta “per quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività” e “per il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla propria sede, permettendo agli imprenditori di gestirli in maniera più snella, con semplice Documento di Trasporto (DTT) in alternativa al formulario. Il trasporto degli stessi rifiuti c/o Impianto, dovrà sempre essere accompagnato dal formulario e resta obbligatoria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali”.

Dal 26 settembre rientra in vigore anche l’esenzione dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti per le microimprese fino a 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi, misura che sgrava le imprese e da un obbligo che comportava costi e rischi di sanzioni.

Tale disposizione voluta da Confartigianato era presente nel testo unico ambientale fino al 2010 prima dell’introduzione SISTRI: a seguito della sua abolizione avvenuta nel 2019 era necessario che fosse nuovamente reintrodotta in maniera esplicita.

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità, che sarà disciplinata con uno o più decreti attuativi, verranno poi definiti sia il modello del registro cronologico di carico e scarico di cui sopra che il nuovo modello di formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti con possibilità di scaricare il formato cartaceo dal nuovo Registro Elettronico Nazionale Rifiuti.

Ora l’attenzione di Confartigianato si concentrerà sui decreti attuativi che dovranno definire l’operatività del nuovo sistema di tracciabilità, affinché non vengano commessi gli stessi errori che hanno caratterizzato il SISTRI. Le imprese devono essere messe in condizione di rispettare gli adempimenti sui rifiuti con una normativa certa, di semplice interpretazione, senza rischio di incorrere in sanzioni inique, evitando le complicazioni burocratiche del passato e con costi sostenibili.

 

Alcuni punti salienti del nuovo Decreto

 

Responsabilità estesa del produttore

Viene riformato il sistema di responsabilità estesa del produttore. La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” e si traduce in nuove misure per “incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità”.

Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.

Operativamente torna la necessità di dimostrare l’effettivo smaltimento dei rifiuti , nello specifico il Decreto stabilisce che “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino: i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattate la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.

Sui contenuti e la forma di questa Attestazione e sui tempi in cui la stessa debba essere inviata al produttore nulla è stato indicato, tuttavia per gli impianti autorizzati in D15 si tratta di un adempimento già operativo dal 26 di settembre.

 

Definizioni

Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani.

In base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.

Si precisa tuttavia che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.

Inoltre, l’art 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.

 

Registro di carico e scarico rifiuti

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 (cat. 2 bis dell’albo), nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (in vigore dal 26/09/2020 – ma necessita di chiarimenti su cosa si intende per “dipendenti”).

Inoltre, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dell’Associazione di Categoria che provvede ad annotare i dati con CADENZA MENSILE.

 

Manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Relativamente a tale semplificazione si è in attesa dei chiarimenti per capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”, “quantitativi limitati” e la forma richiesta del DDT.

 

Sfalci e potature

“Gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, dovranno essere gestiti come rifiuti.

 

MUD – Modello unico di dichiarazione ambientale

Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.

 

L'Ufficio Ambiente della nostra Associazione è a disposizione per ogni ulteriori informazione (tel. 0372 598811).

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