Ecco le disposizioni sull'impiego del GREEN PASS in ambito lavorativo.
Sotto è possibile scaricare la delega per l'effettuazione dei controlli, l'aggiornamento del protocollo, un estratto del decreto, le FAQ utili, la cartellonistica e una pratica guida operativa per i controlli
Il conto alla rovescia è partito. Dal 15 ottobre, il green pass diventa obbligatorio per tutte le tipologie di lavoratori (pubblici, privati, autonomi o con contratti di somministrazione).
Non è tutto. Anche volontari, collaboratori e fornitori che accedono ai locali dell’azienda dovranno essere minuti di green pass, avendo quindi ricevuto almeno una dose di vaccino, essendo guariti da Covid-19 negli ultimi sei mesi o avendo effettuato un tampone nelle ultime 48 ore.
L’obbligo di green pass resterà in vigore fino al prossimo 31 dicembre, termine dello stato di emergenza. Alcune delle norme, però, potrebbero cambiare nel frattempo. Il decreto potrebbe subire modifiche nel corso della fase di conversione in legge in parlamento. Ma cosa cambierà esattamente da venerdì 15 ottobre sul posto di lavoro? Entriamo nel dettaglio.
Green pass obbligatorio: per quali lavoratori
Il green pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori: dipendenti pubblici, privati, autonomi o con contratti di somministrazione. Discorso a parte va fatto per lo smart working. L’obbligo di certificato verde è stato concepito per l’accesso al luogo di lavoro. Chi è in smart working può, dunque, non avere il green pass. Ma chi non ha il green pass non è detto che possa avere lo smart working. Nelle aziende private, è a discrezione del datore di lavoro scegliere se concedere il lavoro agile a chi è sprovvisto di certificato verde. Non è consentito scegliere i lavoratori per il lavoro da casa sulla base del possesso del green pass.
Controlli green pass al lavoro
Da venerdì 15 ottobre, i lavoratori per entrare in azienda dovranno essere muniti di green pass. L’imprenditore sceglierà un responsabile al controllo certificati verdi e la verifica potrà avvenire sia al momento dell’ingresso in azienda che successivamente. Il decreto prevede anche la possibilità di controlli a campione. La verifica può avvenire tramite la scansione del QR code.
Il controllo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro individuano con atto formale (Allegato A) i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 potranno essere effettuate prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro o, a campione all'interno dei luoghi di lavoro, in relazione alle modalità operative definite dal datore di lavoro stesso (Allegato A).
L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
Sanzioni per i lavoratori senza green pass
Per quanto riguarda le sanzioni per i lavoratori senza green pass, si possono verificare due casi diversi. Il lavoratore che dichiara di non avere il certificato verde e chi invece omette di non averlo ed entra in azienda.
- Il lavoratore che dichiara subito di non possedere il green pass non potrà lavorare. La sua sarà considerata un’assenza ingiustificata e sarà sospeso lo stipendio. In questo caso, però, non è prevista alcuna sanzione disciplinare. Ovviamente l’obbligo di green pass non si applica a coloro che non possono vaccinarsi. In questo caso il lavoratore potrà esibire il certificato medico in cui si spiega la sua situazione sanitaria. Il certificato può essere rilasciato dai servizi vaccinali e dai medici di base.
- Per chi accede in azienda in maniera «fraudolenta» ovvero senza avere il certificato verde sono previste sanzioni amministrative che vanno dai 600 ai 1.500 euro. L’ingresso sul posto di lavoro senza green pass può avvenire in modi diversi, tramite un pass falso oppure omettendo di non possedere il certificato verde, dal momento che il decreto permette anche controlli a campione. In entrambi i casi, il lavoratore rischia sanzioni disciplinari che, nei casi più gravi, possono arrivare al licenziamento.
Cosa rischia il datore di lavoro che non controlla?
È al datore di lavoro che spetta il controllo del green pass dei dipendenti. L’omesso controllo prevede una sanzione amministrativa che va dai 400 ai mille euro. La verifica da parte del datore di lavoro - che avrà incaricato un responsabile al controllo - non può comportare una raccolta dati del dipendente. Dunque l’imprenditore non saprà se si tratta di un green pass da vaccino, guarigione da Covid-19 o tampone.
Ai fini della normativa Privacy Confartigianato Cremona ha predisposto una specifica nota integrativa. Si invitano tutte le ditte con procedure privacy esterne a chiedere chiarimenti ai rispettivi consulenti in materia di GDPR 679/2016 UE PRIVACY.
Per agevolare le imprese alleghiamo anche l’integrazione da stampare, sottoscrivere e unire al vostro protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 (Allegato B) negli ambienti di lavoro rilasciato dal vostro consulente sulla sicurezza.
Per le ditte con procedura interna a Confartigianato Cremona è possibile scrivere a: formazione@confartigianato.cremona.it
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Qui sotto trovate tutto il materiale da scaricare e utilizzare per la vostra azienda.