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Vendi all'estero? Servono le prove

26-11-2019 21:32

Ufficio Stampa

Tutte,

Vendi all'estero? Servono le prove

Confartigianato contesta l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 di un’assurda nuova norma UE.Rivoltini: «Le imprese come in un film di Agatha Christie... ma t

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Confartigianato contesta l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 di un’assurda nuova norma UE.
Rivoltini: «Le imprese come in un film di Agatha Christie... ma tre indizi fanno una prova?»


Dal prossimo 1° gennaio 2020 un altro, ennesimo, adempimento verrà a gravare sulle imprese, in particolare su quelle che operano con l’estero. Si tratta dell’entrata in vigore del nuovo regolamento UE 2018/1912 che si applicherà in tutti gli Stati membri e che ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l’art. 45/bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie.Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell’applicazione dell’"esenzione" dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).«Fornire le prove? Neppure fossimo dei presunti colpevoli - denuncia con forza Massimo Rivoltini, Presidente di Confartigianato Cremona -. Le imprese ormai sono come in film di Agatha Christie: ma tre indizi fanno una prova? E’ meglio fare una battuta perchè il livello a cui siamo arrivati in Europa è fuori da ogni buon senso».In particolare al paragrafo 3 dell’art. 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto, fra cui: documento o lettera CMR riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere, polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione, ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro. «Ci chiedono di fare una cosa che spetterebbe a loro, cioè il controllo successivo ad operazione avvenuta. Non ne sono in grado e vogliono da noi le prove della reale cessione o acquisto del bene: è una chiara presunzione di disonestà nei nostri confronti». Rivoltini contesta decisamente il principio che sta a monte di tutto. «Fra gli adempimenti - aggiunge - già dobbiamo compilare l’Intrastat e poi produrre l’esterometro, ora anche fornire le prove del nostro lavoro: così facendo siamo sempre sotto processo. A questo punto ci domandiamo: dobbiamo cambiare lavoro o smettere di vendere ai clienti comunitari?».Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario. Si attendono dunque chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia di fatto non applicabile.

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